La guardia medica, quando viene chiamata d’urgenza da un paziente in grave pericolo di vita, ha l’obbligo di recarsi da questi e non può limitarsi a inviare gli infermieri con l’ambulanza per il trasporto del malato in ospedale; se non lo fa è responsabile per omissione d’atti d’ufficio.
In un recente caso deciso dalla Cassazione [1], è stato condannato un medico che non si era immediatamente recato, insieme all’ambulanza, a casa di un bambino in grave e urgente situazione di pericolo per un principio di soffocamento. Non è neanche servito, per scagionare il sanitario, che questi, poi, preso dal rimorso, si fosse messo in auto e avesse raggiunto gli infermieri sul luogo.
Secondo i giudici, infatti, la guardia medica ha l’obbligo di fare tutto il possibile per prestare soccorso e sottrarre il malato dal rischio, ivi compreso salire sull’ambulanza alla volta dell’abitazione ove si trova il paziente. Se non adempie a questo dovere, egli si sottrae ai suoi compiti d’ufficio, a prescindere poi dal danno effettivo e concreto che la sua condotta negligente abbia determinato sul malato.
[1] Cass. sent. n. 2060 del 18 gennaio 2012.
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.
Nessun commento:
Posta un commento
imposta qui i tuoi commenti