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Circolare Brunetta "salva" medici, per certificati malattia basta visita
Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Buone notizie per i medici. Il ministro della Pubblica amministrazione e innovazione Renato Brunetta ha firmato una circolare che, di fatto, allenta la "morsa" intorno al collo dei camici bianchi che stilano certificati di malattia per le assenze dal lavoro dei dipendenti pubblici. La circolare "ritocca" infatti quanto previsto dalla riforma dello stesso Brunetta sul pubblico impiego che prevede pesanti sanzioni, anche il carcere fino a 5 anni, sia per il lavoratore che presenta una falsa certificazione di malattia, sia per il medico "compiacente" che la compila. Grazie a questo documento - pubblicato sul sito web del ministero della Pubblica amministrazione innovazione - al camice bianco, per formulare la diagnosi e la prognosi, basterà infatti la presunzione sulla base di dati acquisiti durante la visita. Insomma, cade l'obbligo della diagnosi oggettivamente documentata che tanto aveva fatto arrabbiare i medici, secondo i quali per alcune malattie, ad esempio la cefalea, era impossibile fornire riscontri oggettivi.
«L'applicazione della disposizione - si legge nella circolare - deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica».
«L'applicazione della disposizione - si legge nella circolare - deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica».
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