Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza in Sicilia
Costituito l’organismo per l’omogeneità di intervento, la continuità assistenziale e la efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza.
DECRETO 30 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 parte I del 23.10.2009).
Costituzione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e modalità di funzionamento.
Costituzione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e modalità di funzionamento.
L’ASSESSORE PER LA SANITA’
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto l’art. 24, comma 8, della predetta legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ai sensi dei quali “8. Al fine di assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del servizio sanitario nazionale né del bilancio della Regione, il comitato regionale per l’emergenza-urgenza, presieduto dall’Assessore regionale per la sanità, o da un suo delegato, composto dai responsabili delle centrali operative del servizio emergenza urgenza 118, dai direttori sanitari delle aziende sedi di centrali operative, nonché dai referenti provinciali per il servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di centrali operative”;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di cui al richiamato art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e di dover disciplinare le modalità di funzionamento del medesimo comitato, al fine di assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza;
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto l’art. 24, comma 8, della predetta legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ai sensi dei quali “8. Al fine di assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del servizio sanitario nazionale né del bilancio della Regione, il comitato regionale per l’emergenza-urgenza, presieduto dall’Assessore regionale per la sanità, o da un suo delegato, composto dai responsabili delle centrali operative del servizio emergenza urgenza 118, dai direttori sanitari delle aziende sedi di centrali operative, nonché dai referenti provinciali per il servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di centrali operative”;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di cui al richiamato art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e di dover disciplinare le modalità di funzionamento del medesimo comitato, al fine di assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza;
Decreta:
Art. 1
1. Per le finalità di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è costituito il comitato regionale per l’emergenza-urgenza e sono stabilite le modalità di funzionamento del medesimo comitato come di seguito esposte negli articoli seguenti.
1. Per le finalità di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è costituito il comitato regionale per l’emergenza-urgenza e sono stabilite le modalità di funzionamento del medesimo comitato come di seguito esposte negli articoli seguenti.
Art. 2
1. Il Comitato regionale per l’emergenza-urgenza è così composto:
- dall’Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che lo presiede;
- dai responsabili delle centrali operative del servizio emergenza urgenza 118;
- dai direttori sanitari delle aziende sedi di centrali operative;
- dai referenti provinciali per il servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di centrali operative.
2. La partecipazione alle sedute del comitato regionale per l’emergenza-urgenza è a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico degli enti di appartenenza dei componenti secondo i rispettivi ordinamenti.
1. Il Comitato regionale per l’emergenza-urgenza è così composto:
- dall’Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che lo presiede;
- dai responsabili delle centrali operative del servizio emergenza urgenza 118;
- dai direttori sanitari delle aziende sedi di centrali operative;
- dai referenti provinciali per il servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di centrali operative.
2. La partecipazione alle sedute del comitato regionale per l’emergenza-urgenza è a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico degli enti di appartenenza dei componenti secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 3
1. Il dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della sanità assicura attraverso il competente servizio 6 “Programmazione dell’emergenza” le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento del comitato regionale per l’emergenza-urgenza.
2. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza esercita le competenze finalizzate agli scopi di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di regola presso il dipartimento regionale suindicato, salve diverse determinazioni.
3. La prima convocazione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza deve intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto assessoriale.
4. Le convocazioni del comitato regionale per l’emergenza-urgenza sono effettuate, su disposizione dell’Assessore regionale per la sanità, dal suindicato dipartimento regionale.
1. Il dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della sanità assicura attraverso il competente servizio 6 “Programmazione dell’emergenza” le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento del comitato regionale per l’emergenza-urgenza.
2. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza esercita le competenze finalizzate agli scopi di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di regola presso il dipartimento regionale suindicato, salve diverse determinazioni.
3. La prima convocazione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza deve intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto assessoriale.
4. Le convocazioni del comitato regionale per l’emergenza-urgenza sono effettuate, su disposizione dell’Assessore regionale per la sanità, dal suindicato dipartimento regionale.
Art. 4
1. Allo scopo di assicurare la realizzazione delle finalità di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il comitato regionale per l’emergenza-urgenza:
- definisce linee e criteri per assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza;
- formula indirizzi programmatici e direttive per garantire l’attivazione delle azioni e degli interventi necessari alle finalità di cui sopra;
- sviluppa progetti ed organizza servizi anche di supporto allo scopo di rendere le azioni e gli interventi attivati funzionali alle finalità di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
- esercita ogni altra competenza necessaria a garantire le finalità di cui al predetto art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
1. Allo scopo di assicurare la realizzazione delle finalità di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il comitato regionale per l’emergenza-urgenza:
- definisce linee e criteri per assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza;
- formula indirizzi programmatici e direttive per garantire l’attivazione delle azioni e degli interventi necessari alle finalità di cui sopra;
- sviluppa progetti ed organizza servizi anche di supporto allo scopo di rendere le azioni e gli interventi attivati funzionali alle finalità di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
- esercita ogni altra competenza necessaria a garantire le finalità di cui al predetto art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Art. 5
1. Il Comitato regionale per l’emergenza-urgenza è convocato almeno due volte l’anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza.
2. L’Assessore regionale per la sanità dispone la convocazione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti e stabilisce l’ordine del giorno.
3. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della riunione ovvero, nei casi di motivata urgenza, in un tempo necessario per assicurare la presenza, può essere effettuata anche a mezzo fax o per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere.
1. Il Comitato regionale per l’emergenza-urgenza è convocato almeno due volte l’anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa del sistema regionale di emergenza-urgenza.
2. L’Assessore regionale per la sanità dispone la convocazione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti e stabilisce l’ordine del giorno.
3. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della riunione ovvero, nei casi di motivata urgenza, in un tempo necessario per assicurare la presenza, può essere effettuata anche a mezzo fax o per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere.
Art. 6
1. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell’ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dal comitato medesimo.
2. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza può richiedere la partecipazione alle sedute di dirigenti dell’Amministrazione regionale, dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale nonché di soggetti esperti e qualificati ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno.
3. L’invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute del comitato regionale per l’emergenza-urgenza non determina comunque alcun onere aggiuntivo né a carico del servizio sanitario regionale né a carico del bilancio regionale ed avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall’art. 5 del presente decreto.
1. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell’ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dal comitato medesimo.
2. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza può richiedere la partecipazione alle sedute di dirigenti dell’Amministrazione regionale, dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale nonché di soggetti esperti e qualificati ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno.
3. L’invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute del comitato regionale per l’emergenza-urgenza non determina comunque alcun onere aggiuntivo né a carico del servizio sanitario regionale né a carico del bilancio regionale ed avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall’art. 5 del presente decreto.
Art. 7
1. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente; può formulare le proprie indicazioni, valutazioni e proposte anche attraverso la sottoscrizione di documenti.
3. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza formula gli indirizzi programmatici e le direttive di competenza nella stessa seduta in cui è convocato o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro venti giorni dalla medesima seduta.
4. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all’unanimità dai presenti.
5. Delle sedute del comitato regionale per l’emergenza-urgenza viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dall’Assessore regionale per la sanità o dal suo delegato e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa ai componenti del comitato stesso.
1. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente; può formulare le proprie indicazioni, valutazioni e proposte anche attraverso la sottoscrizione di documenti.
3. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza formula gli indirizzi programmatici e le direttive di competenza nella stessa seduta in cui è convocato o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro venti giorni dalla medesima seduta.
4. Il comitato regionale per l’emergenza-urgenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all’unanimità dai presenti.
5. Delle sedute del comitato regionale per l’emergenza-urgenza viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dall’Assessore regionale per la sanità o dal suo delegato e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa ai componenti del comitato stesso.
Art. 8
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 settembre 2009.
RUSSO
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 settembre 2009.
RUSSO
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