PALERMO - Ecco le nuove norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie emanate con la direttiva 4113 del 18 gennaio 2012. Queste norme emergono sull'avvenuta approvazione del 21 dicembre 2011 da parte dell'ARS della legge (pubblicata oggi sulla GURS n. 3 S.O. n. 1 come legge n. 6 del 10.01.2012), recante "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie". La nuova legge interviene sul costo delle prestazioni sanitarie sia farmaceutiche che specialistiche ambulatoriali per uniformare il sistema regionale siciliano a quello nazionale. L'adeguamento - si legge nella circolare - si è reso necessario per l'impegno assunto dalla Regione Sicilia nel programma operativo 2010-2012 di uniformare il quadro normativo regionale al contesto nazionale.
Ecco dunque i soggetti beneficiari delle nuove esenzioni secondo una nuova codifica:
- E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);
- E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
- E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Per il medico prescrittore vi è l’obbligo, previa verifica sul Sistema Informatico Tessera Sanitaria, ovvero mediante consultazione degli elenchi dei propri assistiti scaricabili dal portale SOGEI, di indicare il codice sulla ricetta.
Tuttavia nella fase transitoria e comunque fino al 30 aprile 2012 i cittadini che ritengono di avere diritto e che ancora non risultano nell’elenco degli assistiti esenti, potranno ricorrere all’autocertificazione apponendo la propria firma nell’apposito spazio presente nella parte anteriore della ricetta. La Regione comunque preannuncia controlli per identificare eventuali abusi o false autocertificazioni.
In un depliant divulgativo preparato dall’assessorato alla salute sono state riassunte le operazioni tecniche che i medici dovranno eseguire (medici di assistenza primaria, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta) durante la prescrizione.
Al momento della prescrizione il paziente chiederà al medico l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica (o in alternativa esibisce il relativo documento di esenzione in corso di validità); il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo negli elenchi forniti dal sistema Tessera Sanitaria, se esso è presente (o in alternativa se l'assistito ha esibito il documento di esenzione) riporta il codice validato sulla ricetta, mentre in caso contrarlo non indicherà alcun codice di esenzione, barrando la casella N della ricetta. L'assistito che non risulta in elenco ed invece ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del diritto all'esenzione dovrà rivolgersi agli uffici distrettuali del!' ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l'ASP), munito della propria tessera sanitaria, per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.
In calce il testo della circolare e il depliant dell’assessorato.
Ecco dunque i soggetti beneficiari delle nuove esenzioni secondo una nuova codifica:
- E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);
- E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
- E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Per il medico prescrittore vi è l’obbligo, previa verifica sul Sistema Informatico Tessera Sanitaria, ovvero mediante consultazione degli elenchi dei propri assistiti scaricabili dal portale SOGEI, di indicare il codice sulla ricetta.
Tuttavia nella fase transitoria e comunque fino al 30 aprile 2012 i cittadini che ritengono di avere diritto e che ancora non risultano nell’elenco degli assistiti esenti, potranno ricorrere all’autocertificazione apponendo la propria firma nell’apposito spazio presente nella parte anteriore della ricetta. La Regione comunque preannuncia controlli per identificare eventuali abusi o false autocertificazioni.
In un depliant divulgativo preparato dall’assessorato alla salute sono state riassunte le operazioni tecniche che i medici dovranno eseguire (medici di assistenza primaria, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta) durante la prescrizione.
Al momento della prescrizione il paziente chiederà al medico l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica (o in alternativa esibisce il relativo documento di esenzione in corso di validità); il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo negli elenchi forniti dal sistema Tessera Sanitaria, se esso è presente (o in alternativa se l'assistito ha esibito il documento di esenzione) riporta il codice validato sulla ricetta, mentre in caso contrarlo non indicherà alcun codice di esenzione, barrando la casella N della ricetta. L'assistito che non risulta in elenco ed invece ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del diritto all'esenzione dovrà rivolgersi agli uffici distrettuali del!' ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l'ASP), munito della propria tessera sanitaria, per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.
In calce il testo della circolare e il depliant dell’assessorato.
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