Sole 24Ore
Ed. del 16.05.2011 - Norme e tributi - pag. 5
Alessandro Rota Porta
Articolo letto 67 volte
Modalità particolari sono state previste nei casi di cattivo funzionamento della connessione internet o in zone ancora senza adsl.
Diventa obbligatoria la comunicazione del medico in via telematica
Si avvicina l’addio definivo ai certificati medici su carta, visto che manca ormai un mese alla fine del periodo transitorio. Le disposizioni emanate con la circolare n. 4, del 17 marzo scorso, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 17 giugno, per il passaggio definitivo al sistema telematico (Sac). Dal giorno successivo, infatti, i certificati medici dei lavoratori di tutti i settori saranno gestiti solo online: si darà così piena attuazione al percorso di digitalizzazione avviato dalla legge n. 3u/ 2004 e completato dall’articolo 25 del collegato lavoro (legge n.183/2010). Fino ad allora, i datori di lavoro privati potranno ancora richiedere ai propri dipendenti la consegna della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico, secondo le modalità attualmente vigenti, vale a dire nei due giorni successivi all’inizio dell’evento. Sebbene le istruzioni operative siano a questo punto complete, merita ripercorrere il processo per trovarsi pronti al momento del passaggio al web, poiché la gestione delle certificazioni di malattia coinvolge più soggetti e comporta conseguenze che impongono la giusta attenzione.
Il rilascio
Il primo step è costituito dall’invio telematico del certificato di malattia da parte del medico o della struttura sanitaria all’Inps. In questa sede il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato mezzo internet e può farsi rilasciare sia una copia cartacea del certificato sia dell’attestato di malattia, oppure farsi inviare copia degli stessi sulla propria casella e-mail. Il lavoratore, come avveniva nel sistema precedente, dovrà sempre avere cura di segnalare l’indirizzo di reperibilità da indicare nel certificato, qualora questo sia diverso da quello di residenza o domicilio a conoscenza del datore di lavoro. Solo in via residuale il medico consegnerà al lavoratore la certificazione in forma cartacea, ad esempio in caso di malfunzionamento della connessione internet, anche se sono state previste dall’Inps particolari modalità per coloro che operano in zone scoperte dalla connettività adsl. In questi casi il lavoratore dovrà consegnare il certificato al datore di lavoro seguendo le vecchie regole: presentazione o spedizione con raccomandata a/r entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia; nelle ipotesi previste, la consegna dovrà essere fatta anche all’Inps. Il lavoratore avrà anche facoltà di visionare e stampare i propri attestati di malattia accedendo al sito web dell’Inps, inserendo nell’apposita sezione il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato; se si doterà di Pin potrà altresì consultare i propri certificati medici ovvero farseli inviare mezzo Pec.
Gli adempimenti del datore
A regime, come avviene già nel settore pubblico, anche il datore di lavoro privato non potrà più chiedere al lavoratore !’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia. Quest’ultima gli sarà infatti messa a disposizione da parte dell’Inps, e potrà essere acquisita con diverse modalità: prendendo visione delle attestazioni mediante accesso alla sezione web dedicata, dopo essersi accreditato e aver ricevuto il Pin; chiedendo all’Inps di fargli pervenire le attestazioni sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata; ricercando la singola attestazione su sito dell’Inps attraverso l’inserimento del protocollo del certificato che può essere richiesto al lavoratore; rivolgendosi agli intermediari abilitati (per questa opzione sono allo studio le modalità operative).
Nel settore pubblico è previsto un onere in più a carico dell’amministrazione, qualora il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia poiché impossibilitato. In questa ipotesi l’ente,
appena acquisita la certificazione medica da parte del dipendente, è tenuto a segnalarne il ricevimento entro 48 ore, tramite Pec, alla Asl di riferimento del medico.
I dubbi pratici
Se da un lato la gestione telematica dei certificati di malattia può eliminare alcune criticità del precedente sistema (si pensi al caso in cui il lavoratore non consegnava tempestivamente al datore di lavoro il certificato), la nuova impostazione comporta però oneri aggiuntivi e alcune problematiche che attendono soluzione: senza dubbio sorge l’incombenza - soprattutto per le grandi aziende - di controllare molto spesso, se non quotidianamente, la sezione dedicata del sito Inps per verificare la presenza di eventuali attestazioni di malattia. Per limitare tale aggravio si potrebbe optare per la consegna dei certificati tramite Pec, da parte dell’Inps: forse la modalità migliore per essere costantemente aggiornati. Questa soluzione, alternativa a quella sopra descritta, è invece l’unica strada percorribile dai datori di lavoro già in possesso di un Pin per altre funzioni (ad esempio un consulente del lavoro ) che vogliano farsi abilitare anche alla consultazione dei certificati: sebbene infatti la circolare Inps n. 60/2010 sembrava consentire tale attivazione, in realtà questo può avvenire solo generando un nuovo Pin, che andrebbe però a sostituire quello già in uso con evidenti ripercussioni sull’ archivio telematico dell’utente o addirittura causando l’impossibilità di consultare lo “storico”.
Il rilascio
Il primo step è costituito dall’invio telematico del certificato di malattia da parte del medico o della struttura sanitaria all’Inps. In questa sede il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato mezzo internet e può farsi rilasciare sia una copia cartacea del certificato sia dell’attestato di malattia, oppure farsi inviare copia degli stessi sulla propria casella e-mail. Il lavoratore, come avveniva nel sistema precedente, dovrà sempre avere cura di segnalare l’indirizzo di reperibilità da indicare nel certificato, qualora questo sia diverso da quello di residenza o domicilio a conoscenza del datore di lavoro. Solo in via residuale il medico consegnerà al lavoratore la certificazione in forma cartacea, ad esempio in caso di malfunzionamento della connessione internet, anche se sono state previste dall’Inps particolari modalità per coloro che operano in zone scoperte dalla connettività adsl. In questi casi il lavoratore dovrà consegnare il certificato al datore di lavoro seguendo le vecchie regole: presentazione o spedizione con raccomandata a/r entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia; nelle ipotesi previste, la consegna dovrà essere fatta anche all’Inps. Il lavoratore avrà anche facoltà di visionare e stampare i propri attestati di malattia accedendo al sito web dell’Inps, inserendo nell’apposita sezione il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato; se si doterà di Pin potrà altresì consultare i propri certificati medici ovvero farseli inviare mezzo Pec.
Gli adempimenti del datore
A regime, come avviene già nel settore pubblico, anche il datore di lavoro privato non potrà più chiedere al lavoratore !’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia. Quest’ultima gli sarà infatti messa a disposizione da parte dell’Inps, e potrà essere acquisita con diverse modalità: prendendo visione delle attestazioni mediante accesso alla sezione web dedicata, dopo essersi accreditato e aver ricevuto il Pin; chiedendo all’Inps di fargli pervenire le attestazioni sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata; ricercando la singola attestazione su sito dell’Inps attraverso l’inserimento del protocollo del certificato che può essere richiesto al lavoratore; rivolgendosi agli intermediari abilitati (per questa opzione sono allo studio le modalità operative).
Nel settore pubblico è previsto un onere in più a carico dell’amministrazione, qualora il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia poiché impossibilitato. In questa ipotesi l’ente,
appena acquisita la certificazione medica da parte del dipendente, è tenuto a segnalarne il ricevimento entro 48 ore, tramite Pec, alla Asl di riferimento del medico.
I dubbi pratici
Se da un lato la gestione telematica dei certificati di malattia può eliminare alcune criticità del precedente sistema (si pensi al caso in cui il lavoratore non consegnava tempestivamente al datore di lavoro il certificato), la nuova impostazione comporta però oneri aggiuntivi e alcune problematiche che attendono soluzione: senza dubbio sorge l’incombenza - soprattutto per le grandi aziende - di controllare molto spesso, se non quotidianamente, la sezione dedicata del sito Inps per verificare la presenza di eventuali attestazioni di malattia. Per limitare tale aggravio si potrebbe optare per la consegna dei certificati tramite Pec, da parte dell’Inps: forse la modalità migliore per essere costantemente aggiornati. Questa soluzione, alternativa a quella sopra descritta, è invece l’unica strada percorribile dai datori di lavoro già in possesso di un Pin per altre funzioni (ad esempio un consulente del lavoro ) che vogliano farsi abilitare anche alla consultazione dei certificati: sebbene infatti la circolare Inps n. 60/2010 sembrava consentire tale attivazione, in realtà questo può avvenire solo generando un nuovo Pin, che andrebbe però a sostituire quello già in uso con evidenti ripercussioni sull’ archivio telematico dell’utente o addirittura causando l’impossibilità di consultare lo “storico”.
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