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La Giara in Transatlantico
Piano sanitario: prorogato il rientro
Servizio sanitario regionale. Il già segnalato disegno di legge conversione del decreto legge n. 78 del 2010, all'esame della Camera dei deputati, atto parlamentare Camera n. 3638, prevede all'articolo 11 norme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario. Si ricorda che la Sicilia ha stipulato il Piano di rientro il 31 luglio 2007.
Per l'Isola, che non è sottoposta a commissariamento ad acta, si applica il comma 1 dell'articolo 11, in quanto regione sottoposta a piano di rientro per la quale, alla data del 31 dicembre 2009, non è stato verificato positivamente il conseguimento degli obbiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispetta lo standard dimensionale di cui all'articolo 1, comma 77 della legge n. 191 del 2009, legge finanziaria per il 2010. Si segnala che l'indicato standard dimensionale è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero al livello inferiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Alla Sicilia, qualora sia rispettato il parametro indicato, è consentito quindi di richiedere la prosecuzione del piano di rientro per una durata non superiore al triennio 201O-2011, ai fini del completamento dei programmi operativi, quali interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale. La prosecuzione e il completamento del piano sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva della quota di risorse finanziarie già subordinata alla piena attuazione del piano.
Per l'Isola, che non è sottoposta a commissariamento ad acta, si applica il comma 1 dell'articolo 11, in quanto regione sottoposta a piano di rientro per la quale, alla data del 31 dicembre 2009, non è stato verificato positivamente il conseguimento degli obbiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispetta lo standard dimensionale di cui all'articolo 1, comma 77 della legge n. 191 del 2009, legge finanziaria per il 2010. Si segnala che l'indicato standard dimensionale è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero al livello inferiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Alla Sicilia, qualora sia rispettato il parametro indicato, è consentito quindi di richiedere la prosecuzione del piano di rientro per una durata non superiore al triennio 201O-2011, ai fini del completamento dei programmi operativi, quali interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale. La prosecuzione e il completamento del piano sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva della quota di risorse finanziarie già subordinata alla piena attuazione del piano.
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