Sole 24Ore - Sanità - 25.03.2008
Ed. n. 12 del 25-31 marzo 2008 - Lavoro&Professione (pag. 34)C.A. Testuzza
PREVIDENZA/ Primo via libera al Dlgs con l’elenco dei lavori che anticipano il riposo
Gli sconti progressivi cominciano a scattare dopo 64 turni di notte
La riforma previdenziale, varata a fine 2007, aveva indicato la possibilità per chi svolge lavori pesanti o pericolosi e attività notturna, di arrivare tre anni prima al traguardo della pensione d’anzianità. Per quanto riguarda i lavoratori notturni, che in particolare coinvolge il personale sanitario sia medico che infermieristico, la stessa legge aveva previsto un Dlgs entro marzo. E così è avvenuto con l’approvazione lo scorso 19 marzo (ci saranno altri 60 giorni per la decisione definitiva).Originariamente le attività usuranti per lavoro notturno erano ricomprese in quelle definite dal Dlgs 66/2003 che prevedeva di svolgere di notte almeno 80 turni lavorativi che riduceva la platea sanitaria. Il nuovo testo specifica, invece, che il trattamento pensionistico anticipato, fermo restando il requisito dei 35 anni di contribuzione, potrà essere esercitato da coloro che svolgano almeno 6 ore nel periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per chi matura i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009. Inoltre vengono ricompresi nella stessa condizione anche coloro che svolgono la loro attività per almeno 3 ore, da mezzanotte alle cinque del mattino, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all’intero anno lavorativo. Tuttavia, in via transitoria per il 2008-2012, il testo del decreto prevede che il diritto sia scaglionato su diverse fasce:per il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009 è consentita un’età anagrafica inferiore di un anno (57 anni) rispetto a quella richiesta dalla riforma;per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009 un’età anagrafica inferiore di due anni (57 anni) e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due (93) rispetto alla “quota” prevista dalla stessa legge;per l’anno 2010 un’età anagrafica inferiore di due anni (57 anni) e una somma di età anagrafica e contributiva inferiore di uno (94); per gli anni 2011 e 2012 un’età anagrafica inferiore di tre anni (57 anni) e una somma di età anagrafica e contributiva inferiore a due (94) sempre rispetto ai valori indicati dalla legge 247/2007.Dal 2013 la disposizione originaria andrà a regime consentendo il diritto alla pensione con un’età inferiore di tre anni (58 anni) e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore a tre (94) rispetto a quanto indicato dalle tabelle della legge. Ma anche in questo caso è previsto, per chi svolge l’attività notturna per almeno sei ore, che la riduzione del requisito d'età anagrafica non potrà superare i 12 mesi se l'attività lavorativa notturna è limitata fra 64 e 71 turni e di ventiquattro mesi se svolta per un numero di notti da 72 a 77.Tutte queste disposizioni si riferiscono ai dipendenti che entro il 2017 abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro l'attività notturna prevista e dal 2018 per metà della vita lavorativa. Ricordiamo, infine, che tutta questa intricata materia soggiacerà a una clausola di salvaguardia di carattere economico: il numero delle domande non potrà determinare scostamenti rispetto alle risorse prestabilite dallo stesso Dlgs che non sono abbondanti.
25.03.2008
C.A. Testuzza
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