Non è licenziabile il lavoratore che si dedica agli hobby in malattia
Non è licenziabile il lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia continua a dedicarsi ai suoi hobby o all'attività sportiva, a condizione che questi momenti di svago non pregiudichino i tempi di guarigione. Lo stabilisce la Cassazione che, con la sentenza 5106 della sezione lavoro, ha respinto il ricorso della clinica "Casa di cura città diMilano" contro un medico che, nel periodo di malattia, era andata a cantare in una puntata della trasmissione televisiva della Rai "I fatti vostri".Erano note la passione trentennale per la lirica della dottoressa e le sue partecipazioni a manifestazioni per dilettanti. Quando però alla clinica hanno saputo dell'apparizione TV è scattato il licenziamento. La Corte d'appello di Milano aveva però reintegrato la dottoressa nel posto di lavoro sostenendo che «la partecipazione in qualità di cantante amatoriaie a "I fatti vostri" non aveva aggravato il suo stato di malattia, comprovato dalla visita fiscale e dal fatto che la signora aveva ripreso regolarmente il suo lavoro dopo il periodo di assenza prescrittole dal medico».E così che la clinica ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo ancora il licenziamento. La Suprema corte ha risposto che sono perfettamente compatibili «con lo stato di malattia lo svolgimento di altre attività lavorative e non, allorché non pregiudichino la guarigione o la tempestività del dipendente assente per motivi di salute».
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